Art. 6.
(Norme generali di ricongiunzione).

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.